(Approvato con decreto Presidenziale n.1286 del 25 Luglio 1956)

N.535 - DISPOSIZIONI VARIE
Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1956, n 1286, col quale sulla
proposta del Ministro per la difesa, la "Associazione Nazionale del Carabinieri
in Congedo" assume la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e,
tra l'altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico (Direzione generale personale civile e affari.(Gazzetta Ufficiale n.298, del
24 Novembre 1956)Estratto della dispensa 50° del Giornale Militare Ufficiale del 15 Dicembre
1956
REPUBBLICA ITALIANA
IL Presidente DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 Febbraio 1982, n.461, col quale fu
eretta in ente morale la "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" e ne fu
approvato lo statuto organico. Visti i regi decreti 25 Agosto 1932, n.1214, e 9
Aprile 1935, n.815, con i quali furono approvati due nuovi statuti organici
della predetta Federazione, la quale, con l'occasione, assunse la denominazione,
rispettivamente di "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo" e di
"Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo": Visto lo statuto -
regolamento approvato dall'ex segretario del disciolto partito Nazionale
fascista e pubblicato nel foglio di disposizioni dello stesso partito n.1193-bis,
in data 21 novembre 1938, statuto - regolamento con quale all'ente in parola fu
anche imposta la denominazione di "Legione Carabinieri d'Italia"
Visto l'Art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n704 con
il quale i reparti d'arma e di specialità (Associazioni d'arma) dell'Esercito,
furono posti sotto la vigilanza dell'ex Ministero della guerra, ora della difesa
(Servizi per l'Esercito).
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 Febbraio
1950, n.162 con quale la predetta Legione assunse la denominazione di
"Associazione Nazionale del Carabiniere in congedo" e ne fu approvato il nuovo
statuto organico.
Visto il foglio n-040/b del 21 febbraio 1955, con il quale la
presidenza dell'Associazione in parola proposto per l'Ente la nuova
denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e l'approvazione di uno
schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate
favorevolmente a larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee Sezionali.
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo
statuto organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato
Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che si fossero
rese necessarie nel corso della sua approvazione.
Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26
marzo 1956, del comitato Centrale dell'Associazione in base alla
sopraspecificata disposizione finale-transitoria.
Riconosciuto che l'approvazione di tale schema di nuovo statuto
organico tende ad agevolare il funzionamento dell'Associazione di cui trattasi,
mediante, essenzialmente, una modifica alle norme regolanti la nomina degli
Ispettori regionali ed interregionali, nonché dei consiglieri nazionali non di
diritto:
Visto l'Art. 16 del Codice civile
Udito il parere del Consiglio di stato
Sulla proposta del Ministero per la difesa
Decreta:
Art. 1
L' "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la
denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri"
Art.2
Al Ministero per la difesa e devoluta l'alta sorveglianza sull'
"Associazione Nazionale Carabinieri" al fine di assicurare che la sua attività e
il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo. Il Ministro
per la difesa qualora ritenga che l’attività e gli indirizzi seguiti dalla
predetta Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente comma o
comunque, siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione quali risultino
dello statuto di cui al successivo art.3, può scegliere il Consiglio Nazionale e
nominare un Commissario straordinario. Alla fine dell’esercizio finanziario
previsto dal citato statuto, l'Associazione è tenuta a rendere conto al
ministero della difesa (Servizi per l'Esercito) dell'impiego fatto degli
eventuali contributi da questo concessi a qualsiasi titolo, nel corso
dell'esercizio medesimo.
Art. 3
E' approvato l'accluso nuovo statuto organico della predetta
Associazione Nazionale, formato da n.46 articoli, firmato dal Ministro
proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 Luglio 1956
GRONCHI
Visto: il Guardasigilli: MORO TAVIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956. Atti del Governo,
registro n. 102, foglio n.50 - Carlomagno
STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI
Cap. I
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Art.1
L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con
regio decreto 16 febbraio 1928, n.461, allorché denominavasi "Federazione
Nazionale del Carabiniere Reale" ha sede centrale in Roma. Presidente onorario è
il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 2
L'Associazione, che è apolitica, si propone i seguenti scopi:
a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di
solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi
e gli appartenenti alle altre forze armate ed alle rispettive associazioni.
b) tener vivo fra i soci il sentimento de devozione alla Patria,
lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma, e la memoria
dei suoi eroici caduti.
c) realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza
morale, culturale, creativa, ricreativa ed economica a fare degli iscritti e
delle loro famiglie.
Gli iscritti all'Associazione si impegnano a prestare il proprio
concorso in caso di pubbliche calamità o di altre situazioni eccezionali, se
richieste dalle competenti autorità.
Art.3
L'Associazione, le Sezioni e le SottoSezioni sono autorizzate ad
usare la Bandiera Nazionale e la fiamma conformi ai modelli di cui,
rispettivamente, agli allegati n1 e 2 dello statuto approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162. L'Associazione è, altresì
autorizzata ad usare il medagliere fregiato dei distintivi di tutte le
ricompense dell'ordine Militare d'Italia e medaglie d'Oro al Valor militare,
Civile, di Marina e d'Aeronautica, concesse all'Arma ed ai suoi appartenenti fin
dalla fondazione. La bandiera ed il medaglione intervengono alle cerimonie
ufficiali con scorte d'onore. La scorta alla Bandiera e la scorta al Medagliere
sono costituite, rispettivamente, da due componenti dell'Associazione.
Art.4
Nelle manifestazioni ufficiali alle quali partecipino in corpo,
con Bandiera o Fiamma, è consentito ai soci l'uso del copricapo e del
sopracolletto di panno nero con alamari, della foggia che sarà prescritta dal
regolamento al presente statuto. I soci sono autorizzati ad usare in ogni
occasione il distintivo sociale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato
n.3 del già menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950,
n.162
Art. 5
I soci dell'Associazione sono:
a) d'onore
b) benemeriti
c) effettivi
d) collettivi
e) simpatizzanti
Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti
dell'Arma ed il vice Comandante generale dell'Arma in carica. Possono, inoltre
essere nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli
appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati dell'ordine
militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor Militare, Civile, di Marina e
d'aeronautica, od il loro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano
deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi dell'Arma per ferite, o
infermità contratte in guerra od in servizio d'Istituto, i già vice Comandanti
generali dell'Arma, nonché personalità militari e civili che abbiano titolo di
particolare benemerenza verso l'Associazione. Con analogo provvedimento, e anche
su proposta dei dirigenti periferici possono essere nominati soci benemeriti
persone, enti, o soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione
considerevoli benefici o vantaggi. Possono essere soci effettivi coloro che
abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma, anche se ufficiali di altre
armi, copri o servizi, ovvero cappellani. Possono essere soci collettivi i
comandi dell'Arma che costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché
i circoli e le sale convegno sottufficiali e quelle appuntati e carabinieri dei
vari reparti dell'arma. Possono essere soci simpatizzanti, colore che abbiano
prestato servizio nell'Arma come carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma,
gli aggiunti ed i carabinieri effettivi ed ausiliari con vincolo di ferma che
per malattie mentali non siano stati trasferiti nei ruoli di altre armi. I
famigliari maggiorenni, di ambo i sessi, dei militari in congedo o in servizio
nell'Arma o che siano discendenti o congiunti di già appartenenti all'Arma.
Art. 6
L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni, peraltro,
qualora particolari situazioni lo consiglino, il Presidente Nazionale può
autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione.
Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i soci effettivi in attività
di servizio. Non possono far parte dell'Associazione coloro che: a) siano stati
radiati dai ruoli dell'Arma o siano stati riformati per malattia mentale. b)
abbiano riportato condanne per delitto colposo. Gli ufficiali sospesi dal grado
ed i militari di qualsiasi grado sottoposti a procedimento penale per delitto
doloso sono sospesi dalla qualità di socio.
Art. 7
Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento
morale e materiale dell'Associazione, evitando, in particolare manifestazioni ed
atteggiamenti contrari ai principi dell'Arma, manifestazioni od atteggiamenti
che implicheranno sicuramente il ritiro della tessera dell'Associazione.
Art. 8
I soci effettivi in attività di servizio ed i soci simpatizzanti
non possono ricoprire cariche in seno all'Associazione, ne prendere parte,
votando, alle adunanze riguardanti il funzionamento interno dell'Associazione e
delle Sezioni. Ogni socio effettivo, in attività di servizio o non, ha diritto
ad iscriversi alla "cassa di previdenza" dell'Associazione e se residente a
Roma, può esserne nominato consigliere o sindaco.
Art. 9
A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti
compromettano l'apoliticità dell'Associazione stabilita dall'art2 o
contravvengano alle finalità stabilite dallo steso art.2 possono essere adottati
i seguenti provvedimenti: (a) richiamo per infrazione di lieve entità (b)
sospensione da 3 a 6 mesi, per comportamento contrario alle norme disciplinari e
ai doveri morali dell'Associazione (c) espulsione, per infrazioni di particolare
gravità o per atteggiamento contrario ai principi dell'Arma, ovvero per
recidividità nelle infrazioni previste dalle precedenti lettere A e B. Nelle
ipotesi contemplate nelle lettere A e B dell'art.6 del presente statuto, si
procede senz'altro alla radiazione.
Art. 10
I provvedimenti disciplinari preveduti dall'art.9 vengono
adottati:
a) il richiamo, direttamente dal Presidente della Sezione
b) la sospensione e l'espulsione, dall'ispettore regionale (o
interregionale), in seguito a conforme giudizio della Commissione di disciplina
sezionale competente.
Per i soci iscritti alla Sede Centrale dell'Associazione, i
provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Presidente, sentito, per la
sospensione e per l'espulsione, il comitato centrale.
Il socio colpito da procedimento disciplinare adottato dal
Presidente della Sezione o dall’ispettore regionale (o interregionale) può
presentare reclamo al Presidente Nazionale, il quale, sentito il Comitato
centrale, decide insindacabilmente. I reclami dei soci scritti alla Sede
centrale dell’Associazione vengono decisi dallo stesso Presidente Nazionale, su
conforme parere del comitato centrale, qualora si tratti di richiamo, o dal
Consiglio Nazionale, qualora si tratti di sospensione ed espulsione. I reclami
collettivi e quelli redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica non
saranno presi in considerazione costituendo per se palese mancanza disciplinare.
Il giudizio relativo a tal irrecivibilità spetta, insindacabilmente al Comitato
centrale, od al Consiglio Nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami
siano prodotti da iscritti alle Sezioni oppure alla Sede centrale.
Art. 11
I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per
volontaria rinuncia, che deve essere notificata per iscritto, non oltre il 30
settembre di ciascun anno, al Presidente della Sezione o al Presidente
dell'Associazione per gli iscritti alla sede centrale. Il socio moroso,
rinunciatario, sospeso, espulso o radiato perde il diritto all'uso della tessera
e del distintivo sociale e al godimento di ogni beneficio morale, assistenziale,
mutuale ed economico dell'Associazione. E' considerato moroso il socio che,
invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a pagare la quota
associativa, non vi provveda entro un termine di tre mesi
Art. 12
Il Presidente Nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali
vengono eletti, nel loro seno, da dodici consiglieri di cui tre supplenti,
possibilmente quattro per ciascuna categoria di ufficiali, sottufficiali e
graduati o carabinieri, prescelti dagli ispettori regionali (o interregionali)
tra i soci della Sezione di Roma non facenti parte del Consiglio direttivo della
Sezione stessa
Art. 13
Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione ed emana
tutte le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la
migliore applicazione dello statuto e del regolamento. I vice Presidenti
nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta in volta,
ed essi affidati. In caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituire il
vice Presidente più elevato in grado o più anziano nel grado.
Art. 14
Il Consiglio Nazionale e costituito:
1) dal Presidente Nazionale che lo presiede
2) da due vice Presidenti
3) dagli ispettori regionali (o interregionali)
4) da nove consiglieri, di cui tre supplenti, che residueranno
dopo l'elezione del Presidente Nazionale e dei due vice Presidenti nazionali, di
cui al precedente art.12
5) dal segretario Nazionale che è nominato dal Presidente
Nazionale fra i soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto.
Art. 15
Il Consiglio Nazionale:
a) delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci
preventivo e consuntivo della Sede centrale dell'Associazione
b) decide preventivamente sulle iniziative che importino
modifiche al bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione
c) dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente
d) propone modifiche allo statuto ed al regolamento
Il Consiglio Nazionale e convocato dal Presidente Nazionale,
ogni qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso all'approvazione dei
bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei
suoi componenti. I componenti e il Consiglio Nazionale residenti fuori Roma
potranno comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine
del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale e necessaria
l'adesione di almeno la metà dei consiglieri.
Art. 16
Il comitato centrale, oltre che dal Presidente Nazionale che lo
presiede, e dei due vice Presidenti nazionali, è costituito da cinque membri,
eletti nel loro seno, dai dodici Consiglieri, di cui tre supplenti, citati nel
precedente art.12, nonché dal Segretario Nazionale, quest'ultimo senza diritto a
voto. Compito del Comitato centrale e quello di collaborare con il Presidente
Nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi
urgenti.
Art. 17
Il segretario Nazionale:
a) amministra i beni della sede centrale dell'Associazione
b) coadiuva il Presidente Nazionale
c) provvede alle varie incombenze amministrative
d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono
poi presentati al Consiglio Nazionale per l'approvazione, non oltre il mese di
maggio di ciascun anno, dal Presidente Nazionale, sentito il comitato centrale.
Art. 18
Il collegio sindacale e costituito da tre membri nominati dal
Comitato centrale fra i soci residenti a Roma. Il collegio elegge nel suo seno
il Presidente. Detto collegio controlla almeno ogni sei mesi i registri ed i
documenti contabili, nonché i bilanci dell'Associazione redigendo una relazione
da rimettere al Comitato centrale, che ne darà comunicazione al Consiglio
Nazionale per la prescritta autorizzazione ai sensi del precedente art.15.
Art. 19
Gli ispettori regionali vengono eletti per referendum dai
Presidenti delle Sezioni di ciascuna regione. Essi dovranno risiedere,
possibilmente, nel capoluogo della rispettiva giurisdizione. Per regioni
finitime, quando si renda opportuno, il luogo di due o più ispettori regionali,
potrà essere eletto un ispettore interregionale, pure per referendum, dai
Presidenti di Sezione delle regioni interessate:
a) partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale
b) curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del
Presidente Nazionale da parte delle Sezioni
c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento
delle Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento
dell'Associazione
d) mantengono relazioni con i comandi dell'Arma e con le
autorità militari e civili nella sede dell'ispettorato.
e) eseguono per incarico e con l'autorizzazione del Presidente
Nazionale, ispezioni ed inchieste
f) informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente
Nazionale
In caso di indisponibilità dell'ispettore competente il
Presidente Nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente
qualificati.
Art. 20
Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato
raccolto fra gli appartenenti all'Arma in congedo un numero di adesioni non
inferiore a quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente
autorizzata dal Presidente Nazionale, il quale, alla prima riunione ne informa
il comitato centrale.
Art. 21
Il Presidente di Sezione:
a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali
della Associazione
b) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale,
ricreativa ed economica dei soci
c) attua le direttive degli ispettori e facilita questi
nell'assolvimento delle loro attribuzioni
d) può promuovere, da parte del Consiglio sezionale, la
costituzione di un Comitato di patronesse scegliendole fra le signore che,
accettando di farne parte, diano affidamento di rendersi benemerite per la
Sezione ai suoi fini assistenziali. E' in facoltà del Presidente di sentire il
parere del consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga
interpellarlo. Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per
tutte le iniziative che importino aggravi al bilancio della Sezione o ne
implichino impegni morali.
Art. 22
Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta,
possono eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo
sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta
gli vengono da lui affidati. Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il
consigliere più elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di
assenza, il Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono
eletti dal Consiglio di Sezione nel proprio seno.
Art. 23
Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, e
costituito, in base al numero dei soci e secondo le norme che saranno stabilite
dal regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso
il Presidente, eletti dall'assemblea dei soci, a maggioranza assoluta.
L'assemblea elettorale e valida, in prima convocazione, se e presente almeno la
metà del soci della Sezione, compresi quelli delle sottosezioni, in regola con
il pagamento della quota annuale di Associazione, in seconda convocazione e
valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda
convocazione debbono intercorrere almeno due ore. I soci delle sottosezioni
possono partecipare personalmente alle assemblee Sezionali o farsi rappresentare
, mediante delega scritta, da un'altro socio. Qualunque socio elettore può
presentare una lista o scheda. purché la presentazione sia fatta al Presidente
della Sezione, contro ricevuta, prima che si addivenga alla nomina del
Presidente dell'Assemblea elettorale e degli scrutatori. Qualora nessuna lista o
scheda venisse presentata prima della nomina del Presidente dell'assemblea
elettorale, questa nominerà una commissione di sei membri per la compilazione di
una lista unica.
Art. 24
Il Consiglio di Sezione:
a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione
b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente
ritenga di sentirlo
c) e convocato dai suo Presidente ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre.
Il Consiglio inoltre, deve essere convocato dal Presidente
quando ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri. Alle sedute del
Consiglio, partecipa, con funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il
segretario della Sezione. Per la validità delle riunioni del Consiglio di
Sezione e necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.
Art. 25
Il segretario della Sezione, che è nominato da Presidente tra i
soci effettivi della Sezione:
a) coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e
sviluppo della Sezione
b) provvede alle varie incombenze amministrative
c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla
revisione del Consiglio di Sezione
Art. 26
Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero di
adesioni, stabilito dall'art.20 per la costituzione della Sezione, può
costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però, di cinque iscritti, che
dipende dalla Sezione viciniore. Essa e retta da un fiduciario, che è nominato
dal Presidente della Sezione, e che fa parte, di diritto, del Consiglio di
Sezione
Art. 27
Presso ogni Sezione e costituita una Commissione di disciplina,
composta di tre membri tratti dai componenti il Consiglio della Sezione stessa.
I componenti di detta Commissione sono nominati ogni anno dal Presidente della
Sezione e possono essere confermati
Art. 28
Le nomine dei Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti
nazionali e dei consiglieri nazionali non di diritto debbono essere approvate
del Ministro per la Difesa, sentito il parere del Comando generale dell'Arma. Le
nomine degli ispettori regionali (o interregionali), dei Presidenti, vice
Presidenti e consiglieri delle Sezioni sono approvate dal Presidente Nazionale.
Art. 29
Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono
essere confermate per uguale periodo. La cessazione della carica ha luogo per
ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione. Qualora nel Consiglio
Nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare un membro, subentra, fino
allo scadere del quinquennio, il socio che nelle elezioni riportò il maggior
numero di voti dopo l'eletti. Nella impossibilità di attuare tale sistema, e
concessa facoltà al Presidente Nazionale di provvedere con incarichi particolari
per il residuo periodo di carica.
Art. 30
Le cariche sociali non sono retribuite. Al Segretario Nazionale
e ai segretari delle Sezioni che contino i cento iscritti, potranno essere
concesse, tuttavia, in base alla disponibilità dei fondi, gratifiche che i
rispettivi consigli riterranno di stabilire, anno per anno, all'atto
dell'approvazione del bilancio preventivo. In tale circostanza, il Consiglio
Nazionale determina anche l'ammontare delle diarie da corrispondersi al
Presidente ed ai Presidenti nazionali, agli ispettori regionali o
interregionali, ed eventualmente ad altri soci, qualora si dovessero loro dare
incarichi fuori sede, nonché l'ammontare dell'indennità di rappresentanza per il
Presidente Nazionale.
Art. 31
Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al
disotto del numero minimo stabilito dall'art.20, il Presidente regionale può
deliberare lo scioglimento della Sezione stessa, oppure la sua trasformazione in
Sottosezione.
Art. 32
Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa
appartenenti passeranno alla sede centrale dell'Associazione, in caso di
trasformazione in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà a
dipendere.
Art. 33
L'ispettore regionale (od interregionale) che si renda
responsabile di gravi fatti o che persista nel trascurare di assolvere le sua
attribuzioni, può essere rimosso dal Presidente Nazionale, sentito il parere, da
richiedere anche solo per iscritto hai componenti del consiglio Nazionale. Il
Presidente ha la facoltà di rimuovere un Presidente di Sezione o di sciogliere
un consiglio nazionale per comprovati gravi fatti contrari al prestigio
dell'Arma, per irregolarità a carattere amministrativo o per inattività, sia in
seguito a proposta dell'Ispettore regionale (o interregionale) competente che di
propria iniziativa, sentito sempre l'ispettore. In caso di scioglimento del
Consiglio di Sezione, il Presidente nazionale su proposta dell'Ispettore
regionale (od interregionale) nominerà un Commissario straordinario, il quale
provvederà ala ordinaria amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro
tre mesi dalla data dello scioglimento. Qualora la gravità dei fatti lo esiga,
il Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in attesa del
parere del Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni
un'ispettore regionale (od interregionale), nominando per sostituirlo un
ispettore ad interim. In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di
Sezione, il consiglio sezionale, chiamando nel suo seno altro membro secondo il
disposto dell'Art.29, provvede alla elezione del nuovo Presidente. Analogamente
si procede in caso di dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice
Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito dal precedente.
Art. 34
L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle
Sezioni sono autonome. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. La sede
centrale dell'Associazione deve compilare il bilancio preventivo dell'anno in
corso e quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il mese di aprile di
ogni anno e sottoporli all'approvazione del consiglio nazionale entro il mese di
maggio. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non oltre il
mese di maggio, al Comandante generale dell'Arma, copia del bilancio consuntivo
dell'Associazione. Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale
dell'Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di
ogni anno. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una volta
l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione del bilanci consuntivo
dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, nonché per l'esame di
tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione. Gli
ispettori devono far tenere alla presidenza dell'Associazione, non oltre il mese
di marzo di ogni anno, la contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per
il funzionamento dei loro uffici.
Art. 35
Le entrate della Sede centrale dell'Associazione sono
costituite:
a) dall'importo delle tessere
b) dalla percentuale del 25% sulle quote mensili dei soci delle
Sezioni, della quale il 5% e devoluta al funzionamento degli uffici degli
ispettori regionali (od interregionali)
c) dalle quote mensili dei soci scritti direttamente alla Sede
Centrale dell'Associazione
d) dalle quote degli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa in servizio attivo
e) dalla metà dei contributi versati alle Sezioni dai soci
collettivi
f) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni
g) dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare
dal Presidente nazionale
h) dalla rendita del fondo sociale dalla quale e da tener
distinta quella del fondo assistenziale annualmente destinata s sovvenire soci
bisognosi.
Art. 36
Le entrate degli ispettori regionali (o interregionali) sono
costituite:
a) dal 5% della percentuale sui contributi delle Sezione di cui
alla lettera b) dell'Art.35
b) dalle rendite dell'eventuale fondo di ogni ispettorato
regionale (od interregionale)
Art. 37
Le entrare delle Sezioni sono costituite:
a) dalle quote mensili dei soci, dedotto il 25% come previsto
dalla lettera b) dell'Art.35
b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente
determinati, anno per anno, in aggiunta alle quote mensili dei soci
simpatizzanti.
c) dall'importo integrale delle quote mensili dei soci
simpatizzanti
d) dagli eventuali contributi volontari dei soci
e) dalla metà del contributo versato dai soci collettivi
f) dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate
dal Presidente nazionale.
g) dalla rendita del fondo sezionale, dalla quale e da tenere
distinta quella del fondo assistenziale, se esistente, annualmente destinata a
sovvenire soci bisognosi.
Art. 38
La misura delle quote previste dalle lettere a) e c)
dell'articolo 35 e della lettere a) dell'Art. 37 e annualmente stabilita dal
Consiglio nazionale, quella di cui alla lettera d) del citato articolo 35 dal
Comandante generale dell'Arma. La misura del contributo annuale dei soci
collettivi è lasciata alla discrezione dei soci stessi.
VISTO: D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL MINISTRO PER LA DIFESA: TAVIANI
