A.N.C. sezione di Lignano Sabbiadoro (UD)

http://www.anclignano.org/

il Carabiniere può iscriversi al partito Politico ?? (Notizie_Nazionali)

cariche-politiche-nei-carabinieri Il consiglio di Stato: Carabiniere può iscriversi al partito ma senza assumere cariche

In base alla legislazione vigente, un carabiniere può iscriversi ad un partito politico ed assumere cariche al suo interno ?

Nel Settembre 2016, secondo una sentenza del Tar del Piemonte, sarebbe illegittimo vietare ai militari di iscriversi a gruppi politici e assumere cariche sociali

Il tutto, accogliendo il ricorso del maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dei carabinieri Carmelo Cataldi, al quale, allora in servizio (oggi in congedo) al era stata vietata ‘l’iscrizione e l’assunzione di carica sociale in un partito politico – il Psd, Partito per gli operatori della Sicurezza e della Difesa – ed erano stati inflitti per un’asserita incompatibilità con l’adempimento dei doveri di Sottufficiale, 5 giorni di consegna di rigore, peraltro con l’espressa ammonizione “che, in caso di inottemperanza, sarebbe stato avviato il procedimento per la diffida ministeriale ed eventuale successiva decadenza dal servizio”. Lo segnala il sitoall’epoca, del caso, si occuparono il sito GrNet.it. e La Stampa

Oggi invece, dal sito ALTALEX, apprendiamo quanto segue:

Ai sensi dell’art. 98, comma 3, Cost. la legge può stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per alcune categorie di soggetti, fra i quali “i militari di carriera in servizio attivo”.

“Carabinieri può iscriversi al partito ma senza assumere cariche” Di questo tema si occupa il Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza 12 dicembre 2017, n. 6845. “CONSIGLIO DI STATO, sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2017, proposto da Ministero della difesa – Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; C. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli, 55; per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, Sez. I, n. 1127 del 5 settembre 2016, resa tra le parti, concernente ammonimento a recedere da una carica all’interno di un partito politico e successiva irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per giorni cinque per mancato recesso da tale carica e da precedente iscrizione ad altro partito.contro

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di C. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per la parte ricorrente gli avvocati dello Stato Natale e Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Il maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri C. C., all’epoca in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di B. (xxx), ha impugnato avanti il competente T.a.r. il provvedimento prot. n. 3241/10 del 31 agosto 2010 (e i propedeutici atti procedimentali) con cui il comandante della Legione carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” lo ha formalmente ammonito a recedere dalla carica, da lui in precedenza assunta, di segretario regionale per il Piemonte del “P.S.D. – Partito per gli operatori della Sicurezza e della Difesa”.

1.1. Con ricorso per motivi aggiunti il maresciallo C. ha impugnato il successivo decreto (Comando Interregionale carabinieri “Pastrengo” prot. n. 171/3 dell’1 aprile 2011) recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per giorni cinque (decreto Comando Legione carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” prot. n. 3241/65 del 9 dicembre 2010).

Le mancanze contestate consistevano nell’iscrizione, in data 28 novembre 2009, ad un partito politico (l’allora “Lega Nord – Bossi”), nella successiva assunzione, in data 23 marzo 2010, della carica di segretario regionale in altro partito politico (“P.S.D. – Partito per gli operatori della Sicurezza e della Difesa”) e nella mancata ottemperanza a due distinti provvedimenti di formale ammonimento a recedere da tali iniziative, a lui notificati in data 4 agosto 2010 (con riferimento all’iscrizione al partito “Lega Nord – Bossi”, non impugnato) e 4 settembre 2010 (con riferimento all’assunzione di carica nell’ambito del partito “P.S.D. – Partito per gli operatori della Sicurezza e della Difesa”,

CONTINUA A LEGGERE LA SENTENZA SUL SITO ALTALEX

FONTE: Sostenitori.info - 18 Dicembre 2017